Il D.M. del 26 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 12 maggio 2012 ha stabilito la soppressione di Albi e Ruoli Tenuti dalle Camere di Commercio.
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Le imprese e ditte individuali che svolgono una delle attività sotto riportate, sono tenute ad adeguarsi alla normativa entro il 12 maggio 2013.
"Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri"
Categorie interessate:
Agenti di Affari in Mediazione
Agenti Rappresentanti di Commercio
Mediatori Marittimi
Spedizionieri
Comunicazioni obbligatorie:
Soggetti in attività PRIMA del 12 maggio 2012
La normativa richiede il passaggio nel Registro Imprese e nel Rea delle imprese e delle persone fisiche già iscritte nei rispettivi ruoli ed elenchi.
Il legale rappresentante di una società o il titolare di una ditta indiviaduale dovrà comunicare:
1. Nome Cognome, Codice Fiscale di tutti i soggetti in possesso dei requisiti e la relativa iscrizione al Ruolo - Numero, data e provincia relativa alla Camera di Commercio di competenza -
2. Ogni sede dove viene svolta l'attività con i dati del soggetto preposto in possesso dei requisiti.
Lo stesso soggetto preposto nominato non potrà ricoprire la carica in più unità locali.
Dopo il 12 maggio 2013 non sarà più possibile richiedere il passaggio al Registro delle Imprese con la conseguente perdita dei requisiti professionali.
Soggetti NON più in attività PRIMA del 12 maggio 2012
I soggetti non imprenditori che hanno momentaneamente cessato l'attività della propria impresa (sezione "transitoria") o in imprese altrui ("sezione a regime") al fine di conservare i propri requisiti professionali dovranno presentare richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale del REA, sempre entro la scadenza del 12 maggio 2013.
Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce (nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto dal 12 maggio 2012 al 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, ed è soggetta alla verifica dei requisiti professionali.
I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa hanno facoltà di richiedere, entro 90 gg dalla cessazione dell'attività, l'iscrizione nell'apposita sezione REA. L'Impresa presso la quale il soggetto cessa di svolgere l'attività dovrà comunicare entro 30 gg la modifica della cessazione del soggetto al Registro Imprese.
Di seguito vi indichiamo la documentazione necessaria da inviarci a mezzo mail a info@romexpress.it:
1. Compilare la lettera di incarico Modulo Agenti di Affari in Mediazione (disponibile nell'area Modulistica)
2. Copia documento di identità del legale rappresentante e del/dei preposti
3. Modulo procura firmato dal legale rappresentante e dal/dai preposti (disponibile nell'area Modulistica)
4. Copia Polizza Assicurativa aggiornata
5. Copia di eventuali formulari