DEPOSITO BILANCI ANNO 2023
Termine di presentazione:
Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.)
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica sono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478 -bis c.c. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Tipologia di bilanci:
Bilancio in forma ordinaria
L’art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da quattro parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa
Bilancio in forma abbreviata
Il bilancio abbreviato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per i due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):
1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000
3) Dipendenti occupati in media durante esercizio: 50 unità
Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art. 2435 bis co.7c.c.).
Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.
Bilancio micro-imprese
Il bilancio delle micro-imprese può essere composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.
Ai sensi dell’art. 2435 ter c.c. sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per i due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: € 175.000
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000
3) Dipendenti occupati in media durante esercizio: 5 unità
Le imprese che rientrano nella classe delle micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
Bilancio consolidato
Soggetti obbligati: S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano una società - Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una S.A.P.A. o una società a responsabilità limitata.
Termine di presentazione: contestualmente al bilancio di esercizio ovvero entro 30 gg dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio di esercizio.
Le Società per Azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni sono tenute al deposito dell’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
Le Cooperative devono depositare la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente tramite apposito modulo” Deposito per l’Albo Cooperative” ex C17.
Per maggiori informazioni: Manuale operativo 2024 deposito bilanci Registro Imprese