Il casellario giudiziale generale riporta tutti i reati penali, civili e amministrativi eventualmente commessi e già giudicati. Qualora non ci fossero reati il certificato generale del casellario giudiziale riporta la dicitura “nulla” ed ha validità per 6 mesi dalla data di rilascio.
È possibile effettuare la richiesta del casellario giudiziale compilando il form in cima alla pagina, scaricando, compilando, firmando i moduli allegati e ricaricandoli sulla pagina, oppure inviando una mail a info@romexpress.it specificando la richiesta nel corpo della mail.
I tempi di rilascio del certificato del casellario giudiziale sono di 6 giorni lavorativi se non viene richiesta l’urgenza, di 4 giorni lavorativi qualora fosse richiesta l'urgenza.
Una volta rilasciato, invieremo il certificato casellario giudiziale on line, presso la mail comunicata in fase di richiesta.
Se necessaria la copia fisica, una volta rilasciato sarà possibile ritirare il certificato presso le nostre sedi di Roma e Milano oppure sarà possibile riceverlo presso un indirizzo a scelta in tutta Italia tramite corriere, pagandone la corrispettiva spedizione.
I costi del servizio sono specificati in cima alla pagina, e cambiano se viene richiesta o meno l’urgenza.
Il Certificato del Casellario Giudiziale Generale riporta le condanne penali e civili definitive, mentre quello dei Carichi Pendenti riporta i procedimenti per i quali non è stata ancora emessa sentenza.
Per richiedere i due certificati il procedimento è il medesimo: per il certificato del casellario giudiziale generale bisogna compilare il form in cima alla pagina, mentre per il certificato dei carichi pendenti bisogna compilare il form al link https://www.romexpress.it/Documento-Servizio/Certificato-Carichi-Pendenti.
In entrambi i casi è sufficiente scaricare, compilare, firmare i moduli allegati e ricaricarli sulla pagina, oppure inviare una mail a info@romexpress.it specificando la richiesta nel corpo della stessa.
I certificati del casellario giudiziale sono rilasciati dall’ufficio del casellario giudiziale locale, presso ogni Procura della Repubblica.
Non più, in quanto a partire dal 26 ottobre 2019, è necessario inoltrare, al posto della richiesta del certificato penale del casellario, la richiesta certificato casellario giudiziale, che ha inglobato tutte le caratteristiche dei certificati penali e civili.
Il procedimento è il medesimo in ogni provincia italiana: va effettuata la richiesta certificato del casellario giudiziale presso l’ufficio casellario giudiziale della Procura di riferimento, in questo caso di Roma, tramite la compilazione del form all’inizio della pagina.
Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
I certificati carichi pendenti sono rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato e riportano i procedimenti pendenti presso detto ufficio.
È possibile effettuare la richiesta del certificato carichi pendenti online compilando il form in cima alla pagina, scaricando, compilando, firmando i moduli allegati e ricaricandoli sulla pagina, oppure inviando una mail a info@romexpress.it specificando la richiesta nel corpo della mail.
I tempi di rilascio del documento sono di 6 giorni lavorativi se non viene richiesta l’urgenza, altrimenti di 4 giorni lavorativi.
Una volta rilasciato, invieremo il certificato casellario giudiziale on line, presso la mail comunicata in fase di richiesta.
Se necessaria la copia fisica, una volta rilasciato sarà possibile ritirare il certificato presso le nostre sedi di Roma e Milano oppure sarà possibile riceverlo presso un indirizzo a scelta in tutta Italia tramite corriere, pagandone la corrispettiva spedizione.
I costi del servizio sono specificati in cima alla pagina e variano se viene richiesta o meno l’urgenza.
Il certificato di carichi pendenti può essere richiesto:
- dall’interessato o da persona da lui delegata
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa o del testimone
La richiesta carichi pendenti viene presentata dall’interessato, o dalla persona delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta può essere fatta dall’interessato per posta allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Casi particolari di richiesta carichi pendenti:
- i Cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare una copia del permesso di soggiorno;
- Minorenni che non abbiano compiuto 16 anni, per i quali la domanda è presentata dall'esercente la potestà genitoriale;
- Interdetti, per i quali la domanda è presentata dal tutore munito di decreto di nomina;
- le Persone detenute, o inserite in una comunità terapeutica, possono inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovviste di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere;
- per le richieste dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.
In assenza di queste documentazioni, la certificazione carichi pendenti non viene rilasciata.
I certificati carichi pendenti sono validi per 6 mesi dalla data di rilascio.
La richiesta online certificato carichi pendenti può essere effettuata compilando il form in cima alla pagina, scaricando, compilando, firmando i moduli allegati e ricaricandoli sulla pagina, oppure inviando una mail a info@romexpress.it specificando la richiesta nel corpo della mail.
Il Certificato del Casellario Giudiziale riporta le condanne penali e civili definitive, mentre quello dei Carichi Pendenti riporta i procedimenti per i quali non è stata ancora emessa sentenza.
Il procedimento è il medesimo: per il casellario giudiziale bisogna compilare il form al link https://www.romexpress.it/Documento-Servizio/Casellario-Giudiziale-Generale mentre per i carichi pendenti bisogna compilare il form in cima alla pagina.
Non più, in quanto a partire dal 26 ottobre 2019, è necessario inoltrare, al posto della richiesta certificato penale online, la richiesta del certificato giudiziale online, che ha inglobato tutte le caratteristiche dei certificati penali on line e dei certificati civili on line.
La Visura del Casellario Giudiziale, o Visura Penale, riporta tutti i reati, sia Penali che Civili, eventualmente commessi e già giudicati.
A differenza del Certificato Casellario Giudiziale, la Visura Giudiziale non ha valore di certificazione.
Qualora non ci fossero reati il certificato riporta la dicitura "nulla".
Di seguito i documenti necessari per la richiesta della Visura Giudiziale:
• Copia documento di identità
• Modulo di richiesta (scarica)
• Delega (scarica)
La visura penale può essere ottenuta con urgenza in 2 giorni lavorativi o senza urgenza in 4 giorni lavorativi.
Qual è la differenza fra Visura del Casellario Giudiziale e Certificato del Casellario Giudiziale?
A differenza del Certificato Casellario Giudiziale, la Visura Giudiziale non ha valore di certificazione e quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro, ma consente un controllo dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
Come si richiede la Visura del Casellario Giudiziale?
La visura viene emessa dagli uffici della Procura della Repubblica, e può essere richiesta dal diretto interessato o da un delegato.
Romexpress può richiedere la visura con una delega, compilando il Modulo di Richiesta e allegando una copia del documento di identità.
Cosa contiene la Visura del Casellario?
La Visura del Casellario Penale contiene le iscrizioni relative a condanne penali e civili, senza riportare i dati anagrafici dell’interessato. Contiene condanne che non sono invece presenti nel certificato: condanne per le quali è riconosciuto il beneficio della “non menzione”, condanne pronunciate dal giudice di pace, condanne pronunciate da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace, condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda.
A cosa serve la Visura del Casellario Giudiziale?
La Visura del Casellario Giudiziale si richiede principalmente per uso personale, allo scopo di prendere conoscenza delle iscrizioni registrate a proprio nome per le quali, in caso di errori, è possibile inoltrare eventuale istanza di rettifica.
DEPOSITO BILANCI ANNO 2023
Termine di presentazione:
Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.)
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica sono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478 -bis c.c. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Tipologia di bilanci:
Bilancio in forma ordinaria
L’art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria costituito da quattro parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa
Bilancio in forma abbreviata
Il bilancio abbreviato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per i due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):
1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: € 4.400.000
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000
3) Dipendenti occupati in media durante esercizio: 50 unità
Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art. 2435 bis co.7c.c.).
Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.
Bilancio micro-imprese
Il bilancio delle micro-imprese può essere composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.
Ai sensi dell’art. 2435 ter c.c. sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per i due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: € 175.000
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000
3) Dipendenti occupati in media durante esercizio: 5 unità
Le imprese che rientrano nella classe delle micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.
Bilancio consolidato
Soggetti obbligati: S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano una società - Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, una S.A.P.A. o una società a responsabilità limitata.
Termine di presentazione: contestualmente al bilancio di esercizio ovvero entro 30 gg dalla data del verbale di assemblea che approva il bilancio di esercizio.
Le Società per Azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni sono tenute al deposito dell’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
Le Cooperative devono depositare la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente tramite apposito modulo” Deposito per l’Albo Cooperative” ex C17.
Per maggiori informazioni: Manuale operativo 2024 deposito bilanci Registro Imprese
Il Certificato Carichi Pendenti Agenzia delle Entrate viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e attesta l’esistenza di carichi pendenti su Persone Fisiche o Giuridiche, a seguito di interrogazione al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria, ai fini delle Imposte Dirette, IVA, imposte indirette sugli affari e altri tributi indiretti della società richiedente.
La Richiesta Carichi Pendenti Agenzia Entrate può essere inoltrata personalmente o da un soggetto delegato.
Il documento certifica l'esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. È rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.
La Richiesta Certificazione Carichi Pendenti Agenzie Entrate può essere effettuata tramite Romexpress inviando:
• Modulo di Richiesta (scarica)
• Delega (scarica)
• Copia documento di Identità
Certificato Carichi Pendenti Agenzia Entrate: come si richiede
Il Certificato Fiscale Carichi Pendenti viene rilasciato su richiesta dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, in base al domicilio fiscale del soggetto. Ai fini della certificazione, l’Ufficio verifica la corrispondenza dei dati anagrafici indicati nella richiesta con quelli risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e con eventuali altri elementi in proprio possesso.
Certificato Carichi Pendenti Agenzia Entrate: cosa contiene
Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni il documento certifica la sussistenza di carichi pendenti derivanti dagli atti notificati, specificando i relativi riferimenti normativi e, laddove presenti, numero identificativo, ente emittente, anno d’imposta, maggiore imposta, sanzioni, data di notifica.
Certificato Carichi Pendenti Agenzia Entrate: tempi
La Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.
Certificato Carichi Pendenti Agenzia Entrate: termini
La certificazione dell’esistenza di contestazione in caso di cessione di azienda va rilasciata entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta perviene all’ufficio competente. Il mancato rilascio entro il predetto termine ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Hai bisogno di fare una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale? Le inserzioni di questo tipo possono essere effettuate direttamente presso l’Istituto Poligrafico a Roma, andando di persona. In alternativa, ci si può affidare a servizi telematici, veloci e affidabili, che comunicano con l’ufficio inserzioni della Gazzetta Ufficiale e permettono la pubblicazione dell’annuncio in soli tre giorni lavorativi.
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Per la pubblicazione di un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale in via telematica è necessario rispettare degli standard e consegnare il testo in formato elettronico.
Sono accettati i testi scritti in Word o con altri software di videoscrittura. Si può scegliere anche di inviare una copia stampata, se non si desidera allegare il documento in formato elettronico.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha un corrispettivo determinato in funzione del numero di caratteri che vengono trasmessi, considerando una riga virtuale pari a un massimo di 77 caratteri.
I costi variano per gli annunci di tipo commerciale e giudiziario:
Per questo motivo, per ogni riga l’importo che viene addebitato sarà pari a:
Per ogni periodo si effettua un calcolo per determinarlo, che corrisponde a:
numero righe = numero caratteri del periodo/77 (arrotondando all’intero superiore eventuali decimali ottenuti nel risultato della divisione).
Usando il campo allegato è possibile pubblicare degli elementi grafici (tabelle, formule ed altre rappresentazioni grafiche) allegando un file PDF. In questo caso, il costo dell’inserzione viene calcolato considerando il numero di righe contenute all’interno del file PDF.
Ove dovuta l’imposta di bollo, questa è assolta in modo diretto dall’Istituto per conto dell’inserzionista. Il relativo importo viene calcolato e indicato in riga una separata, sia nel preventivo sia nella fattura relativa.
È importante ricordare che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza sono tenuti a versare all’Istituto solo l’importo dovuto al netto dell’IVA.
Gli annunci sulla Gazzetta ufficiale sono suddivisi in: commerciali e giudiziari.
Tra questi intercorrono delle differenze specifiche. Per aiutarti a verificare se devi richiedere la pubblicazione di un avviso commerciale o giudiziario, abbiamo classificato le due tipologie con i relativi testi ammessi.
Negli avvisi commerciali possono essere pubblicati:
All’interno degli avvisi giudiziari sono compresi:
La pubblicazione di un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevede che l’inserzione venga inserita all’interno della piattaforma IOL.
Al termine dell’inserimento, la pubblicazione viene effettuata di norma entro 3 giorni lavorativi se l’invio avviene tra il lunedì e il giovedì, entro le 13:00. Il venerdì il termine è anticipato alle 11:00.
Per calcolare i tempi della pubblicazione bisogna tenere in considerazione la cadenza di uscita della Serie dove si intende pubblicare la propria inserzione:
Una volta inviato il documento, la pubblicazione avviene nel momento in cui:
Per quanto riguarda i tre giorni lavorativi, ecco tre esempi pratici:
L’avviso viene pubblicato circa tre giorni lavorativi dopo l’invio telematico all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione è possibile scaricarlo direttamente dal sito ufficiale: www.gazzettaufficiale.info.
È possibile ricevere anche una copia cartacea della Gazzetta? Certo! Si può richiedere una copia cartacea dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale al momento del preventivo.
La copia cartacea verrà poi inviata al tuo indirizzo di residenza o al tuo ufficio.
Sulla Gazzetta ufficiale le pubblicazioni possono essere rettificate prima dell’invio in stampa. La rettifica è completamente a carico del cliente. Prima di richiedere la pubblicazione degli avvisi è consigliabile leggerli sempre in modo attento: in questo modo, non dovrai ricorrere ad eventuali rettifiche a pagamento.
Inoltre, devi considerare che la pubblicazione telematica avviene velocemente, per questo motivo non sempre si può bloccarla per correggere gli errori presenti.
Le inserzioni devono essere scritte con il Blocco Note, con Microsoft Word, con il pacchetto Star Office, oppure con altri editor di testi. Il documento non deve contenere al suo interno: immagini, elenchi, tabelle, linee, caselle di testo o altri contenuti grafici. Se è necessario allegare tabelle o componenti grafici, occorre caricarle come allegato in formato PDF.
Esistono due modalità per pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale: telematica o tradizionale.
La pubblicazione tradizionale allo sportello avviene in circa 10 giorni lavorativi dopo aver presentato la documentazione completa all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La pubblicazione telematica avviene mediante RomExpress (o altra concessionaria autorizzata) e permette di visionare l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale in soli 3 giorni lavorativi.
La pubblicazione tradizionale prevede di recarsi di persona a Roma all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Per pubblicare un testo in modo tradizionale bisognerà consegnarlo su un foglio uso bollo, redatto in carattere Times oppure Arial, con corpo 11.
Il testo dell’inserzione deve arrivare in originale, scritto in stampatello, o trascritto a macchina.
Il pagamento deve essere effettuato prima della pubblicazione con un versamento sul c/c postale n.16715047 intestato all’Istituto.
Andando di persona all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, è possibile anche effettuare il pagamento in contanti, oppure con un assegno circolare intestato all’Istituto.
Noi di RomExpress proponiamo la modalità di pubblicazione telematica, che permette di vedere il proprio avviso sulla Gazzetta Ufficiale dopo soli 3 giorni lavorativi dall’invio.
Il prezzo è quello che viene determinato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che prevede le stesse tariffe su tutto il territorio nazionale.
Per tutti gli avvisi è prevista una maggiorazione ogni quattro pagine, oppure ogni 100 righe, con l’applicazione di una marca da bollo da 14,62 euro. Se si è esenti da quest’imposta, basterà documentare all’atto dell’invio dei documenti la prova dell’esenzione.
Quando si chiede la pubblicazione per via telematica, il servizio è davvero molto semplice e veloce da utilizzare. Ti basterà caricare il documento redatto e già pronto sul sito e ottenere una quotazione della pubblicazione. In questo modo, puoi conoscere i costi di riferimento prima di accettare o meno l’invio del documento alla Gazzetta Ufficiale.
Una volta ricevuta l’offerta, in caso di accettazione, occorre procedere al pagamento, che può avvenire con bonifico bancario o con carta di credito attraverso il codice sicuro SSL, garantito da Banca Sella.
Dopo aver accettato l’offerta ed effettuato il pagamento, potrai visionare una copia del documento ufficiale, che verrà trasmesso successivamente all’Istituto Poligrafico. Se il testo rispecchia le tue aspettative, potrai confermare l’invio. Dopo tre giorni dalla conferma questo verrà pubblicato e si potrà visionare sulla Gazzetta Ufficiale online e in versione cartacea.
La pubblicazione in via telematica è una scelta particolarmente gettonata dagli utenti, perché consente di evitare viaggi inutili e di recarsi di persona all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma. Andando di persona, inoltre, occorre avere tutti i documenti pronti per la pubblicazione, quindi correttamente impaginati e formattati, possibilmente senza errori.
La pubblicazione presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma richiede, inoltre, un’attesa di almeno 10 giorni dopo aver consegnato tutti i documenti a mano all’apposito sportello. Se invece scegli di effettuare la pubblicazione per via telematica, non dovrai fare file, né recarti presso lo sportello dell’ufficio di Roma e neanche aspettare dieci giorni per la trafila.
Affidandoti ai servizi dei concessionari ufficiali, come Romexpress, puoi pubblicare il tuo annuncio sulla Gazzetta Ufficiale in soli tre giorni e con una procedura semplificata, sia per caricare il documento, sia per la verifica del contenuto prima dell’invio e della pubblicazione definitiva.
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